È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dpcm 24 ottobre, firmato sabato notte dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il Dpcm, che avrà efficacia fino al 24 novembre 2020, rafforza le misure già introdotte dal Dpcm 18 ottobre e ne introduce delle nuove.

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Le misure contenute nel Dpcm 24 ottobre per le attività produttive e di svago

Tra le nuove limitazioni a specifiche attività d’impresa si registrano, in particolare, quelle per le attività di ristorazione, che riportiamo di seguito:

  • sono consentite dalle ore 5 alle ore 18
  • sono consentite senza limiti di orario negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti
  • il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi
  • è sempre consentita la consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto così come le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro
  • è consentita fino alle ore 24 la ristorazione con asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze
  • è consentita negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio di rifornimento di carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti a condizione che venga assicurato il rispetto della distanza di un metro

E’ confermato l’obbligo, nei locali pubblici e aperti al pubblico nonché in tutti gli esercizi commerciali, di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Per quello che riguarda le altre attività:

  • le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che si svolgano nel rispetto dei Protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio. Si raccomanda l’applicazione delle misure di cui all’allegato 11 relativo alle misure per gli esercizi commerciali; 
  • le attività di servizi alla persona (parrucchieri, barbieri ed estetiste) sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio. Detti Protocolli dovranno essere adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico scientifico in data 15 maggio 2020 di cui all’allegato 10;
  • possono essere svolte le attività inerenti ai servizi alla persona già consentite sulla base del Dpcm del 26 aprile 2020 (lavanderie e tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse);
  • sono sospese le attività di palestre, piscine, centri benessere e centri termali fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza; 
  • sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto nonché alle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, sia all’aperto sia al chiuso; 
  • Le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale e nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni idonei a prevenire o ridurre il contagio ed in linea con i criteri di cui all’allegato 10. Sono esplicitati i contenuti che dovranno avere le linee guida delle Regioni.

Per quanto riguarda le attività professionali il Dpcm 24 ottobre raccomanda che:

  • siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  • siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  • siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restano l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
  • siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal dine forme di ammortizzatori sociali.

Aspetti generali del Dpcm 24 ottobre

  • è confermato l’obbligo di avere con sé sempre i dispositivi di protezione delle vie respiratorie con obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private ed in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione dei casi in cui sia garantita la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. In ogni caso devono essere seguiti i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali;
  • è fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi;
  • è fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi nonché di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza;
  • è confermata la possibilità di chiusura al pubblico di strade o piazze nei centri urbani, dopo le ore 21, dove si può creare assembramento. È comunque fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;
  • lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito solo in forma statica a condizione che siano rispettate le distanze;
  • sono vietate le sagre e le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;
  • è confermata la sospensione delle attività convegnistiche e congressuali, salvo quelle svolte a distanza;
  • le riunioni delle pubbliche amministrazioni di svolgono in modalità a distanza ed è fortemente raccomandato di svolgere anche le riunioni private a distanza.

(La foto del Presidente del Consiglio è tratto dal sito del Governo.it)