Termina il 31 marzo 2022 lo stato di emergenza Covid19 istituito per contrastare la diffusione del virus. In tal senso il Consiglio dei Ministri ha approvato nei giorni scorsi un decreto-legge che introduce disposizioni per il superamento delle misure previste nei due anni di pandemia. Il percorso per il graduale ritorno all’ordinario prevede alcuni step: fine del sistema delle zone colorate; graduale superamento del green pass; eliminazione delle quarantene precauzionali.

Cosa stabilisce il provvedimento del Governo per la conclusione dello stato di emergenza Covid19

Il decreto, emanato il 17 marzo 20220, stabilisce:

  • Uso delle mascherine: viene reiterato fino al 30 aprile l’obbligo di mascherine Ffp2 negli ambienti al chiuso quali i mezzi di trasporto e i luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico. Nei luoghi di lavoro sarà invece sufficiente indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
  • Controllo a Zone: giunge al termine la suddivisione per zone colorate.
  • Impianti sportivi: ritorno al 100% all’aperto e al chiuso a partire dall’1 aprile 2022.
  • Protocolli e linee guida: verranno adottati eventuali protocolli e linee guida con ordinanza del Ministro della salute.

Accesso al luogo di lavoro al termine dello stato di emergenza Covid19

A partire dall’1 aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base, per il quale dall’1 maggio sarà eliminato l’obbligo.

Le novità per le scuole

Per quanto riguarda la scuola il decreto prevede nuove misure in merito alla gestione dei casi di positività.

Scuole dell’infanzia – Servizi educativi per l’infanzia

In presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza. Docenti, educatori e bambini che hanno superato i sei anni utilizzano le mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Scuole elementari, medie, superiori e professionali

In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza. Per i docenti e gli alunni che hanno superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

L’isolamento

Gli alunni in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

Personale Covid

Il personale per l’emergenza rimane operativo fino alla fine delle lezioni e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

Strutture dell’emergenza

Il decreto inoltre stabilisce che:

  • Capo della Protezione civile: cessazione dei poteri emergenziali e attribuzione di poteri per gestire il rientro alla normalità.
  • Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19: è istituita un’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, che si coordinerà con il ministero della Salute. Dall’1 gennaio 2023 il ministero della Salute subentra nelle funzioni.