Confartigianato Imprese ha pubblicato una Circolare con un’analisi delle principali misure contenute nel Decreto Agosto, emanato dal Governo a sostegno e rilancio delle imprese.

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Come è noto il Decreto Agosto è in vigore dal 9 agosto e ha efficacia fino al 7 settembre 2020, fatte salve eventuali proroghe.

Queste le principali misure, di carattere generale, che trovano applicazione su tutto il territorio nazionale.

 Il Decreto Agosto per le attività economiche:

–  Obbligo di utilizzare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza

– Obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, tenuto conto delle eccezioni già previste e validate dal Comitato Tecnico Scientifico

– Svolgimento delle manifestazioni pubbliche solo in forma statica a condizione che siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento

– Consentite le manifestazioni fieristiche e i congressi, a partire dall’1 settembre 2020, previa adozione dei Protocolli validati dal Comitato Tecnico Scientifico, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni e alle caratteristiche dei luoghi e tali da consentire la distanza interpersonale di almeno un metro

– Consentite le attività nei centri benessere a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle stesse attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio

– Il commercio al dettaglio è consentito qualora sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare nel locale più del tempo necessario all’acquisto.

– Le attività e i servizi di ristorazione (tra cui gelaterie e pasticcerie) sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano accertato preventivamente la compatibilità dello svolgimento delle stesse attività con l’andamento della situazione epidemiologica e in linea con i protocolli o le linee guida adottati dalla Conferenza delle Regioni.

– Le attività degli stabilimenti balneari sono esercitate a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano accertato preventivamente la compatibilità dello svolgimento delle stesse attività con l’andamento della situazione epidemiologica e in linea con i protocolli o le linee guida adottati dalla Conferenza delle Regioni.

– Tutte le attività produttive manifatturiere e commerciali sull’intero territorio nazionale devono rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. Particolare riguardo si ricorda per i settori della lavorazione carni e del trasporto.

Sono, inoltre, previste limitazioni agli spostamenti da e per l’estero.